Ampliamenti, CILA inefficace e tolleranze fuori contesto: interviene il TAR
Il TAR Lazio chiarisce che la chiusura di una loggia costituisce ampliamento e richiede il permesso di costruire. Nessuna sanatoria automatica con la CILA o tolleranze edilizie postume.
Il TAR: due errori insuperabili
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando due profili decisivi:
- il provvedimento di inefficacia della CILA non era stato impugnato nei termini, ed è quindi divenuto definitivo;
- il richiamo all’art. 34, comma 2-ter (oggi abrogato), è stato considerato improprio: tale norma si riferiva esclusivamente a lievi difformità costruttive rilevate in corso d’opera, e non legittimava ex post l’ampliamento di superfici accessorie.
Ricordiamo che l’art. 34, comma 2-ter, stabiliva: “Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali”.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 19 maggio 2025, n. 9474IL NOTIZIOMETRO