Ampliamenti, CILA inefficace e tolleranze fuori contesto: interviene il TAR
Il TAR Lazio chiarisce che la chiusura di una loggia costituisce ampliamento e richiede il permesso di costruire. Nessuna sanatoria automatica con la CILA o tolleranze edilizie postume.
La loggia chiusa è un ampliamento
Il TAR ha ribadito che una loggia – intesa come spazio coperto ma aperto su almeno un lato – è un vano accessorio. La sua chiusura e trasformazione in parte integrante del soggiorno comporta un incremento della SUL, con aggravio del carico urbanistico. Tale trasformazione è configurabile come ampliamento, e non può rientrare in alcuna tolleranza.
Le planimetrie allegate alla CILA, secondo il giudice, mostravano chiaramente l’integrazione della loggia nel soggiorno, con incremento delle superfici interne.
La pronuncia ha confermato anche sul piano logico-giuridico che “la peculiare conformazione della loggetta – chiusa su tre lati e accessibile – non ne muta la natura originaria di vano accessorio”. E ha richiamato la definizione tecnica secondo cui la loggia, se trasformata in vano chiuso, perde la sua funzione pertinenziale e assume natura abitativa, con conseguente necessità di un titolo abilitativo idoneo.
Conclusioni
La sentenza rafforza due principi fondamentali:
- la CILA è utilizzabile solo per interventi compatibili con la sua natura dichiarativa. Qualora legittimi un ampliamento, può essere dichiarata inefficace;
- le tolleranze edilizie non possono essere utilizzate per sanare ex post un incremento di volumetria. L’art. 34, comma 2-ter, oggi abrogato, si applicava solo a lievi difformità rilevate durante l’esecuzione dei lavori, non a trasformazioni urbanisticamente rilevanti.
Si ricorda, infine, che nonostante le modifiche apportate al Testo Unico Edilizia dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – ed, in particolare, l’ampliamento degli interventi di edilizia libera – la chiusura di una loggia rientra tra gli interventi che non necessitano del titolo edilizio solo a determinate condizioni (art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 380/2001). Condizioni che vengono meno allorquando la chiusura della loggia comporta anche un cambio di destinazione d’uso.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 19 maggio 2025, n. 9474IL NOTIZIOMETRO