Codice dei contratti: Ritardi dei pagamenti nei Lavori Pubblici

Antonio Tajani, vicepresidente della commissione europea ha, recentemente, spiegato che entro il 10 marzo la Commissione attende una risposta dall’Italia “al...

06/03/2014
Antonio Tajani, vicepresidente della commissione europea ha, recentemente, spiegato che entro il 10 marzo la Commissione attende una risposta dall’Italia “alla lettera sulla procedura EU pilot”, per il ritardo dei pagamenti della PA alle imprese sottolineando che “se la risposta non sarà soddisfacente come ahimè temo sarò costretto a inviare una lettera di messa in mora che è il primo passo di una procedura d’infrazione Ue”.
La Commissione, infatti, ha avviato il mese scorso una procedura pilota per ottenere informazioni dall’Italia sull’applicazione della direttiva. Se le risposte italiane attese entro la settimana prossima non dovessero chiarire e convincere Bruxelles partirebbe il secondo passo formale nella procedura di infrazione per la mancata attuazione della direttiva.

Proprio la settimana scorsa è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e con l’occasione torna d’attualità il problema legato allapplicabilità dello stesso ai ritardi dei pagamenti nei lavori pubblici.
In verità il precedente Consiglio dei Ministri, nel mese di novembre dello scorso anno, aveva approvato un disegno di legge volto a recepire le normative adottate a livello di Unione Europea e chiudere svariate procedure d'infrazione al diritto UE, suscettibili di determinare sanzioni pecuniarie a carico del Paese.
Con il nuovo disegno di “legge europea 2013 bis” in atto ancora all’esame della camera dei Deputati vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l’applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.

Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell’articolo 22 del disegno di legge, approvato dal precedente Consiglio dei Ministri, viene espressamente detto che anche nell’ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepitio la direttiva 2011/7/UE.
Se il precedente Governo ha ritenuto necessario un disegno di legge, è indubbio che il decreto non era valido per i lavori pubblici che avrebbero dovuto continuare ad utilizzare l’articolo 133 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006 (Termini di adempimento, penali, adeguamento dei prezzi) e gli articoli 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo) e 144 (Interessi per ritardato pagamento) del Regolamento n. 207/2010.
Non v’è dubbio, quindi, che sia la circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 23 gennaio 2013 sia la delibera della Corte dei Conti del 14 marzo 2013, come avevamo fatto precedentemente notare, non bastavano per far applicare anche ai lavori pubblici la nuova disciplina sulle transazioni commerciali introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 ed è indubbio che dicevamo bene quando affermavamo che l'Italia è dotata di un codice (D.Lgs. n. 163/2006) e di un regolamento (D.P.R. n. 207/2010) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (dunque di una lex specialis) e non era possibile, a nostro avviso, derogare alle stesse senza uno specifico intervento normativo.

Con le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

Tale soluzione potrebbe continuare a far nascere dubbi interpretativi e difficoltà di lettura; speriamo che il nuovo Governo decida di modificare gli articoli del Codice e del Regolamento sui ritardi nei pagamenti per adeguarli alla nuova disciplina sulle transazioni commerciali dettata dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012.

A cura di Paolo Oreto

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