Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: interviene il CGARS

Il C.G.A. per la Regione Siciliana definisce i confini tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, esclude il silenzio-assenso per l’autorizzazione paesaggistica e chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 05/06/2025

Quando un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento deve essere qualificato come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia? È possibile invocare il silenzio-assenso sull’autorizzazione paesaggistica? E quali sono i limiti effettivi della sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) prevista all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?

Demolizione con ampliamento: il CGA Sicilia chiarisce quando serve nuova autorizzazione paesaggistica

Domande certamente interessanti e all’ordine del giorno sia quando si parla di progettazione di nuovi interventi che in caso di contenzioso (molto frequente). Ha risposto in modo netto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con il parere n. 89 del 5 maggio 2025, reso su richiesta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, in un procedimento concernente l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire.

Un parere particolarmente rilevante, perché affronta tre questioni centrali nel governo del territorio:

  • la qualificazione edilizia degli interventi complessi;
  • la valenza del silenzio assenso nei procedimenti paesaggistici;
  • la portata della fiscalizzazione edilizia in presenza di vincoli.

Al centro del contenzioso un permesso di costruire rilasciato da un Comune per un intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, inquadrato come “ristrutturazione edilizia”. L’amministrazione regionale ha annullato in autotutela il provvedimento, ritenendo che l’intervento costituisse “nuova costruzione” priva della necessaria autorizzazione paesaggistica.

La società privata interessata ha impugnato l’annullamento, sostenendo la legittimità dell’intervento in quanto riconducibile a ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUE e invocando il silenzio-assenso sull’autorizzazione paesaggistica. Ha anche avanzato un’istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 38 del TUE, prevista proprio nei casi di interventi realizzati sulla base di un permesso di costruire poi annullato.

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