Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: interviene il CGARS
Il C.G.A. per la Regione Siciliana definisce i confini tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, esclude il silenzio-assenso per l’autorizzazione paesaggistica e chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia
Fiscalizzazione ex art. 38 TUE: non è un condono mascherato
Ultimo aspetto cruciale analizzato dal parere è quello dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 38 del TUE (anche questo recepito dinamicamente nel territorio siciliano), proposta in alternativa alla demolizione.
Ricordiamo che l’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 dispone: “In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”.
Il CGARS ha, però sottolineato come l’art. 38 possa trovare applicazione solo nei casi in cui l’intervento, pur eseguito sulla base di un titolo illegittimo o annullato, sia comunque conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente.
La fiscalizzazione non può mai trasformarsi in un “condono amministrativo”, né può sanare interventi incompatibili con i vincoli. Infatti: «Il potere di sanatoria previsto dall’art. 38 non può giungere sino a consentire una deroga alla pianificazione urbanistica, ambientale o paesaggistica vigente».
È un principio di legalità sostanziale: la fiscalizzazione ha natura eccezionale e non può sanare ciò che non sarebbe comunque assentibile.
Documenti Allegati
Parere C.G.A. Regione Siciliana 5 maggio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO