Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: interviene il CGARS

Il C.G.A. per la Regione Siciliana definisce i confini tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, esclude il silenzio-assenso per l’autorizzazione paesaggistica e chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia

di Gianluca Oreto - 05/06/2025

Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: ristrutturazione o nuova costruzione?

I giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativo siciliano hanno preliminarmente ribadito un principio ormai consolidato, ma non sempre applicato correttamente: la nozione di nuova costruzione può comprendere anche interventi formalmente qualificati come “ristrutturazione edilizia” quando comportano modifiche radicali al volume, alla sagoma, ai prospetti e alle superfici dell’edificio.

Ricordiamo, infatti, che la lettera d), comma 1, art. 3, del Testo Unico Edilizia (recepito dinamicamente in Sicilia dalla Legge n. 16/2016) è stato più volte rimaneggiato nel corso degli anni proprio per incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il CGARS ha ribadito il principio per cui:

«Le modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, realizzando un organismo edilizio in tutto diverso da quello precedente, escludono che l’intervento possa rientrare nella previsione dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUE».

La conseguenza operativa è netta: un intervento con ampliamento volumetrico significativo, anche se formalmente qualificato come ristrutturazione, va trattato come nuova costruzione. Ne deriva l’obbligo di autorizzazione paesaggistica piena, senza possibilità di semplificazioni.

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