Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: interviene il CGARS
Il C.G.A. per la Regione Siciliana definisce i confini tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, esclude il silenzio-assenso per l’autorizzazione paesaggistica e chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia
Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria: ristrutturazione o nuova costruzione?
I giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativo siciliano hanno preliminarmente ribadito un principio ormai consolidato, ma non sempre applicato correttamente: la nozione di nuova costruzione può comprendere anche interventi formalmente qualificati come “ristrutturazione edilizia” quando comportano modifiche radicali al volume, alla sagoma, ai prospetti e alle superfici dell’edificio.
Ricordiamo, infatti, che la lettera d), comma 1, art. 3, del Testo Unico Edilizia (recepito dinamicamente in Sicilia dalla Legge n. 16/2016) è stato più volte rimaneggiato nel corso degli anni proprio per incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il CGARS ha ribadito il principio per cui:
«Le modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici, realizzando un organismo edilizio in tutto diverso da quello precedente, escludono che l’intervento possa rientrare nella previsione dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUE».
La conseguenza operativa è netta: un intervento con ampliamento volumetrico significativo, anche se formalmente qualificato come ristrutturazione, va trattato come nuova costruzione. Ne deriva l’obbligo di autorizzazione paesaggistica piena, senza possibilità di semplificazioni.
Documenti Allegati
Parere C.G.A. Regione Siciliana 5 maggio 2025, n. 89IL NOTIZIOMETRO