Piscina, pertinenze e nuove costruzioni: interviene il TAR
In ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede, la piscina non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico
Qual è il titolo edilizio necessario per la realizzazione di una piscina? È legittimo negarne la costruzione in assenza di un immobile residenziale? Quali sono i criteri per qualificare il manufatto come pertinenza urbanistica o nuova costruzione?
A "rinfrescare" i concetti urbanistico-edilizi sulla qualificazione della piscina è il TAR Sicilia con la sentenza del 16 giugno 2025, n. 1317, relativa a un ricorso presentato per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso a costruire e per l'annullamento del diniego parziale del permesso di costruire in variante relativamente al progetto di una piscina a servizio di un magazzino agricolo.
Secondo il Comune, la piscina poteva essere realizzata solo come esclusiva pertinenza di una unità residenziale, “trattandosi di un’opera accessoria che contribuisce a rendere più fruibile la civile abitazione con strutture che non incidono sulle volumetrie”. Nel caso specifico “la funzione del magazzino, cui si vorrebbe rapportare la piscina, è quella di locale per lo svolgimento di una attività agricola e per la quale la piscina non può considerarsi elemento correlato all’attuazione della stessa”.
Da qui la decisione di impugnare il diniego, eccependo l’avvenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per decorrenza dei termini procedimentali previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Inoltre, contestava la pretesa necessità della destinazione residenziale ai fini dell’assentibilità dell’opera, tenendo conto che le NTA consentivano la realizzazione di piscine come “pertinenze a servizio di unità immobiliari” senza specificare il requisito della residenzialità.
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