Piscina, pertinenze e nuove costruzioni: interviene il TAR

In ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede, la piscina non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Conclusioni

Conclude quindi il TAR osservando che la piscina non è una pertinenza in senso urbanistico in quanto:

  • comporta una trasformazione durevole del territorio;
  • non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni;
  • non è solo una attrezzatura per lo svago;
  • integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire.

In conclusione, il ricorso è stato accolto: la piscina non è una pertinenza e in ogni caso la normativa non fa riferimento a una distinzione tra destinazione agricola o residenziale dell’edificio a cui è asservita.

Ne è derivato l’annullamento del diniego parziale del permesso di costruire relativamente al progetto della piscina e l’obbligo per il Comune di riavviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

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