Piscina, pertinenze e nuove costruzioni: interviene il TAR
In ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede, la piscina non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico
Conclusioni
Conclude quindi il TAR osservando che la piscina non è una pertinenza in senso urbanistico in quanto:
- comporta una trasformazione durevole del territorio;
- non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni;
- non è solo una attrezzatura per lo svago;
- integra gli estremi della nuova costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire.
In conclusione, il ricorso è stato accolto: la piscina non è una pertinenza e in ogni caso la normativa non fa riferimento a una distinzione tra destinazione agricola o residenziale dell’edificio a cui è asservita.
Ne è derivato l’annullamento del diniego parziale del permesso di costruire relativamente al progetto della piscina e l’obbligo per il Comune di riavviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO