Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: 34 nuove FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio per il miglioramento energetico e la riduzione del rischio sismico

di Redazione tecnica - 16/10/2020

Superbonus 110%: controlli

Domanda 29 - In che cosa consistono i controlli dell’Agenzia delle entrate?

L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni.

Domanda 30 - Cosa succede se l’Agenzia delle entrate accerta la mancanza dei presupposti?

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorata di sanzioni e interessi nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto le spese e/o hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rispondono quindi i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo conto e dei cessionari.

Si ricorda che se il cessionario ha acquistato il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta.

Domanda 31 - Entro quando l’Agenzia delle entrate può effettuare i controlli?

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale.

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare.

Domanda 32 - In cosa consistono i controlli dell'Enea?

Le verifiche dell'Enea controlleranno:

  • che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
  • per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
  • la rispondenza degli interventi ai requisiti previsti;
  • che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
  • che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b) , siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio (per gli interventi "trainati" che in questo caso non ci sono);
  • della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;
  • che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;
  • che nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • che sia fornita la dichiarazione del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini di eventuali contestazioni;
  • che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;
  • che, per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

L'Enea, come previsto, effettuerà un controllo a campione di un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente depositate, di tutti gli interventi avviati prima dell'1 luglio 2020 ed effettua un controllo in situ di almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo.

Nei controlli in situ è probabile che l'Enea entri dentro le unità immobiliari che compongono l'edificio ma, a maggior ragione dopo l'inserimento del comma 13-ter all'art. 119 del Decreto Rilancio, i controlli (così come disposto per lo Sportello Unico per l'Edilizia) dovranno riguardare esclusivamente le parti comuni.

Domanda 33 - Quali sono i documenti da conservare?

Il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effetivamente sostenute. Le persone fisiche, inoltre, devono conservare anche la ricevuta del bonifco bancario o postale attraverso cui è stato fatto il pagamento.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata anche la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.

Se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici deve essere conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Questa documentazione può comunque essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

Infine, è necessario conservare copia della asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico.

Domanda 34 - Cosa accade in caso di abusi edilizi?

L'art. 51 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento), comma 3 quinquies del Decreto Agosto/Rilancio 2 ha inserito all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 il seguente comma 13-ter: "Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi".

In definitiva, se si vuole fruire del Superbonus per interventi sulle parti comuni, l'eventuale abuso all'interno di una singola unità immobiliare non fa decadere il beneficio.

Cosa diversa se l'abuso riguarda le parti comuni. In questo caso, il tecnico non potrà neanche richiedere il titolo edilizio necessario per avviare i lavori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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