Superbonus 110% per i condomini: cosa c'è da sapere

Tutto quello che serve sapere per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio per i condomini

di Redazione tecnica - 24/02/2021

Gli interventi trainanti e trainati per i condomini

Per quanto riguarda i condomini, possono essere ammessi a detrazione fiscale del 110% i seguenti interventi trainanti:

  • l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico);
  • la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Una volta realizzati gli interventi trainanti di riqualificazione energetica, le singole unità immobiliari (residenziali) possono realizzare uno o più interventi trainati (a condizione che sia rispettato il requisito del doppio salto di classe energetica):

  • abbattimento di barriere architettoniche, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • efficientamento energetico delle unità immobiliari;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Nel caso di realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (eco o sisma) è anche possibile la realizzazione dei seguenti interventi:

  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento di riduzione del rischio sismico consente l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

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