Superbonus 110% per i condomini: cosa c'è da sapere

Tutto quello che serve sapere per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio per i condomini

di Redazione tecnica - 24/02/2021

L'approvazione dei lavori da parte dell'Assemblea

Anche qui è intervenuto il Decreto Rilancio (art. 119, comma 9-bis) prevedendo che l'approvazione dei lavori che accedono al superbonus possa arrivare da parte dell'Assemblea condominiale nel caso di maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Anche i condomini possono optare per le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione fiscale. Come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, è possibile scegliere se utilizzare la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (in 5 quote per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, e in 4 quote per quelle sostenute nel 2022) oppure per:

  • lo sconto in fattura operato dal fornitore (fino ad un massimo del 100% dei costi da sostenere);
  • la cessione del credito (in questo caso il mercato offre diverse possibilità da parte di banche, assicurazioni e altri soggetti).

Da ricordare che ogni singolo condomino può scegliere (comunicandolo all'amministratore) se optare per la detrazione diretta o per una delle due opzioni. La scelta va effettuata preventivamente perché nel caso si scelga per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si dovrà inviare comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Comunicazione che va inviata utilizzando il modello allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 326047/2020 entro il 16 marzo di ogni anno relativamente alle spese sostenute per l'anno precedente.

Per le spese sostenute nel 2020, ad esempio, dovrà essere inviata comunicazione entro il 16 marzo 2021.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata