I limiti di spesa
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, la norma prevede i seguenti limiti di spesa.
Nel caso di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 380.000 euro.
Per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Nel caso di 10 u.i. il limite massimo è 8 x 20.000 + 2 x 15.000 = 190.000 euro.
Per quanto riguarda gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare.