Superbonus e contenzioso con l’impresa: occhio alle incongruenze nell’asseverazione ENEA

Le varianti in corso d’opera devono sempre risultare da accordi scritti perché, in caso di contenziosi, può risultare difficile “chiudere il cerchio”

di Cristian Angeli - 12/06/2025

Nel mio condominio siamo ai ferri corti con il General Contractor che doveva eseguire lavori meritevoli del 110% e che invece, per difficoltà finanziarie, ci ha mollati a metà strada. Sono in corso trattative legali che temo sfoceranno in una causa civile che coinvolgerà non solo la società costruttrice, ma anche i professionisti da essa indicati. Qualcuno deve infatti rispondere dei danni che abbiamo subito, trovandoci oggi con una palazzina mezza fatta che vale meno di prima.

Nel frattempo, abbiamo nominato un consulente tecnico, che ha evidenziato un elemento preoccupante: il contratto d’appalto e il computo ad esso allegato prevedevano lavori di efficientamento energetico (caldaie, cappotto e infissi), per un totale di circa 700 mila euro. Nell’asseverazione di cui al 1° SAL, inviata all’ENEA nel 2022 e già oggetto di sconto in fattura, è stato però dichiarato (con tanto di computo metrico giustificativo) un importo totale di circa 500 mila euro, inferiore dunque a quello stimato inizialmente e indicato nel contratto.

Visionando in dettaglio detto computo complessivo, allegato al medesimo SAL, risulta che l’asseveratore ha espunto alcune lavorazioni, come gli infissi, prevedendo cioè di non farli, probabilmente per ridurre i costi, date le difficoltà finanziarie dell’impresa. Non escludo che vi possa essere stato un accordo tra il GC e il professionista, ma se anche fosse è privo di validità, perchè noi condòmini non abbiamo mai autorizzato una simile variazione.

Mi chiedo se tale difformità tra le previsioni di progetto (e il conseguente importo lavori) e quanto ufficializzato con l’invio del SAL ad ENEA possa essere sanata, e se l’incongruenza possa determinare problemi qualora venga rilevata nell’ambito della causa che purtroppo stiamo per intentare.

La risposta dell’esperto

L’asseverazione che, nell’ambito delle pratiche agevolate con bonus edilizi, viene presentata all’ENEA, rappresenta un atto giuridicamente molto forte, nel quale il tecnico attesta, consapevole delle proprie responsabilità penali, la correttezza dei dati riportati. Pertanto l’asseverazione deve essere redatta prestando attenzione non solo agli aspetti meramente tecnici, ma anche a quelli contrattuali, contabili, e agli equilibri delicati che regolano l’appalto.

Ciò perché, se qualcosa in corso d’opera va storto e l’asseverazione contiene dati inesatti, può diventare molto difficile “chiudere il cerchio”, con conseguenze a volte irreversibili sia per chi l’ha firmata, sia per il committente.

La questione sottoposta dal gentile lettore, particolarmente complessa, riguarda un caso in cui i progetti iniziali, descritti da una CILAS, prevedevano lavori che poi, in corso d’opera, qualcuno ha deciso di variare in diminuzione.

Si tratta di una situazione che, preferibilmente, doveva essere regolarizzata prima di presentare il SAL, che altrimenti risulta “imperfetto”, date le incongruenze tra opere previste nei progetti e opere dichiarate nell’attestazione a SAL.

Tuttavia, apportare varianti alla CILAS a fine lavori è lecito, come previsto dal DL 11/2023 (art. 2-bis), e quindi difficilmente l’amministrazione può sindacare su un credito derivante da una pratica formalmente “viziata” da una incongruenza all’epoca del primo SAL, purché risulti regolare a fine lavori, grazie alla presentazione di una variante.

Ipotizzando quindi che la modifica di cui si discute non sia tale da inficiare il raggiungimento dei requisiti indispensabili per accedere al Superbonus (ad esempio il doppio salto di classe energetica), tutto si risolverebbe presentando una variante alla CILAS, con la quale i minori importi riportati nell’asseverazione a SAL (incongruenti rispetto a quelli iniziali), trovano un riscontro tecnico.

Nel caso dell’esempio, se all’inizio era prevista la sostituzione degli infissi e poi si è deciso di escluderla, la variante dovrà darne atto specificando l’inessenzialità dell’opera per l’ottenimento del bonus, depositando una nuova relazione ex L 10/1991.

 

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