La decisione: ordine di demolizione legittimo e sanzione reale
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello, confermando che la responsabilità del proprietario dell’immobile non richiede un ruolo attivo nell’esecuzione delle opere abusive.
In particolare, spiega Palazzo Spada:
- il potere sanzionatorio ha natura reale, potendo essere esercitato nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene;
- non è stata fornita alcuna prova positiva di una totale estraneità o dell’adozione di comportamenti idonei a impedire gli interventi abusivi;
- la trasformazione dell’immobile è avvenuta in modo sostanziale, con rilevanti ricadute in termini di carico urbanistico, alterazione funzionale e mutamento della destinazione d’uso;
- non è possibile frazionare l’intervento abusivo per tentare una sanatoria parziale di singole porzioni, trattandosi di un organismo edilizio unitario.
Nel caso esaminato, le modifiche non si sono limitate a opere interne non strutturali, ma hanno determinato un cambio completo di destinazione funzionale e una notevole incidenza sugli standard urbanistici, in particolare al primo piano, dove vani tecnici, uffici e zone dichiarate inaccessibili sono stati trasformati in ambienti abitabili, con un aumento del carico antropico. Si tratta di una ristrutturazione edilizia sostanziale e non di una mera manutenzione straordinaria.
Ne consegue l’inapplicabilità delle definizioni di cui all’art. 7 della L. n. 15/2013 (che disciplina in modo semplificato le varianti in corso d’opera) e la corretta qualificazione operata dal Comune.