Il quadro normativo di riferimento
Per valutare la questione, il Collegio ha richiamato l’art. 35 del d.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Accesso agli atti e riservatezza”, che disciplina in modo specifico l’equilibrio tra trasparenza e tutela del segreto tecnico o commerciale.
In particolare:
- il comma 4, lett. a) esclude il
diritto di accesso alle informazioni che, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, costituiscano segreti
tecnici o commerciali;
tale norma salvaguarda, dunque, nell’ottica di garantire e non derogare alla corretta competizione fra imprese, l’interesse di chi partecipa ad una gara, nel senso che non vi sia “un’indiscriminata accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici o commerciali” che - almeno in via di principio – sono quindi sottratti, dato il loro specifico valore concorrenziale, ad ogni forma di divulgazione; - il comma 5 ammette un’eccezione al divieto, consentendo l’accesso solo se “indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici”.
Si tratta di una “eccezione all’eccezione”, come ricorda lo stesso TAR richiamando la propria precedente sentenza n. 23049/2024, che impone un rigoroso bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza e la protezione della competitività industriale e commerciale delle imprese.