La decisione del TAR
Secondo il Tribunale, la stazione appaltante ha correttamente applicato il meccanismo di bilanciamento previsto dal Codice, accogliendo le richieste di oscuramento sulla base di:
- motivata e comprovata dichiarazione delle imprese aggiudicatarie, con puntuale indicazione delle parti da sottrarre all’ostensione;
- autonoma valutazione della stazione appaltante circa la natura riservata delle informazioni, ritenute riconducibili a veri e propri segreti tecnici o commerciali.
Il TAR ha poi sottolineato che il diritto di accesso “difensivo” deve essere circoscritto ai casi di stretta indispensabilità, non potendo fondarsi su un generico interesse alla verifica della correttezza della gara.
Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a evidenziare il ridotto scarto di punteggio tra le prime tre classificate, senza dimostrare la concreta necessità di utilizzare in giudizio i dati oscurati.
Anzi, osserva il Collegio, la stessa ricorrente aveva riconosciuto la natura riservata delle proprie soluzioni organizzative e logistiche, qualificandole come know-how aziendale.