Quadro normativo di riferimento
Per rispondere al quesito il MIT ha richiamato anzitutto l’art. 14, comma 4, che disciplina il calcolo del valore stimato dell’appalto. La norma stabilisce che il calcolo deve basarsi sull’importo totale pagabile, comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo esplicitamente previsto nei documenti di gara. Ciò significa che l’eventuale proroga, se inserita in modo chiaro e motivato, deve essere conteggiata sin dall’origine nel valore stimato del contratto.
Viene inoltre richiamato l’art. 49, che regola il principio di rotazione: la stazione appaltante deve evitare affidamenti consecutivi allo stesso operatore economico, salvo motivate eccezioni legate alla struttura del mercato o alla qualità della prestazione.
L’art. 50, comma 1, lettera a), consente l’affidamento diretto di lavori sotto i 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori, purché l’esecutore sia qualificato e in possesso di idonee esperienze.
Infine, l’art. 120, comma 10, dispone che, se la proroga è prevista nel bando o nei documenti di gara, il contraente originario è tenuto a proseguire il servizio alle stesse condizioni contrattuali, o – se previsto – a quelle di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.