La sentenza del TAR
Tornando al caso in esame, il TAR ha confermato la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha escluso l’offerta della ricorrente non per ragioni formali, ma per una non conformità tecnica sostanziale.
La commissione tecnica aveva rilevato come la fornitura offerta non rispondesse ai requisiti minimi richiesti e risultava inferiore rispetto a quella proposta dall’aggiudicataria.
Secondo i giudici:
- la lex specialis specificava la tipologia di prodotto richiesto;
- la risposta ai chiarimenti resi disponibili a tutti gli operatori specificava l’obbligo di garantire i requisiti minimi;
- le difformità tecniche rilevate non potevano essere oggetto di soccorso istruttorio, trattandosi di carenze essenziali.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’atto impugnato e l’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante in caso di affidamento diretto.
In particolare va evidenziato che:
- gli affidamenti diretti sotto soglia non costituiscono gare: anche se preceduti da un’indagine di mercato, non generano obblighi procedimentali tipici delle procedure competitive;
- l’amministrazione può valutare liberamente le offerte ricevute, purché nel rispetto del principio di coerenza con le proprie esigenze;
- l’indagine di mercato non vincola la stazione appaltante all’aggiudicazione, né configura un diritto alla partecipazione per gli operatori interpellati;
- la conformità tecnica dell’offerta è requisito essenziale e la sua assenza legittima l’esclusione, anche se il prezzo è più vantaggioso.