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Affidamento diretto e indagine di mercato: esclusa la natura competitiva della procedura

La sentenza del TAR: anche in presenza di una consultazione tra operatori, l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1 resta escluso dalle logiche di gara

di Redazione tecnica - 22/07/2025

Affidamento diretto: cosa prevede il Codice Appalti

Ricordiamo che l’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 relativo agli affidamenti sotto soglia, al comma 1 distingue tra diverse tipologie di affidamento diretto:

  • lett. a) per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • lett. b) per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.

In questi casi, la stazione appaltante può procedere direttamente, senza obbligo di consultazione plurima, purché il soggetto selezionato dimostri un’idonea esperienza pregressa coerente con l’oggetto dell’affidamento. Il legislatore ha inteso rafforzare la fiducia nella responsabilità delle amministrazioni, valorizzando la discrezionalità motivata nella scelta del contraente.

Questo assetto normativo conferma che gli affidamenti diretti ex lett. a) e b) non sono vere e proprie gare, e ciò anche quando l’amministrazione si avvale di strumenti esplorativi come l’indagine di mercato. Tale facoltà non esonera la stazione appaltante dal rispetto del principio di rotazione sancito dall’art. 49, comma 2. In particolare, il Codice dispone che “la rotazione degli affidamenti e degli inviti va garantita anche negli affidamenti diretti, per evitare rendite di posizione e assicurare una effettiva apertura del mercato”.

Ciò significa che l’affidamento al medesimo operatore uscente non è vietato, ma deve essere puntualmente motivato, dimostrando la convenienza e l’interesse pubblico alla reiterazione dell’affidamento, soprattutto quando non è stata svolta alcuna consultazione comparativa.

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