Affidamento diretto: si può utilizzare per concessioni sottosoglia?
Il valore esiguo di una concessione può giustificare il ricorso all'affidamento diretto? A chiarire norme di riferimento e procedure possibili è un nuovo parere del MIT
Il parere del Supporto giuridico
Il Ministero ha ricordato come nel caso di affidamento in concessione vada fatto riferimento all’art. 187 del d.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea”, il quale dispone che:
“Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II".
Non è quindi possibile procedere tramite affidamento diretto, ma è necessario attivare una procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
La SA (o meglio Ente concedente) potrà comunque affidare i contratti di concessione tramite le procedure previste dallo stesso Titolo II, che disciplina i principi generali e le garanzie procedurali per l’aggiudicazione.
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