blumatica successioni legittime testamentarie e miste

Appalto integrato: nel passaggio dal PFTE al PE, il prezzario va aggiornato?

Cosa accade se tra PFTE e PE viene pubblicato un nuovo prezzario? Un’analisi ragionata alla luce degli articoli 41, 42, 44 e 120 del Codice dei contratti pubblici

di Marco Abram - 24/07/2025

Questo articolo nasce da una domanda che mi è stata posta durante il webinar tenuto il 18/07/2025 per LavoriPubblici.it dal titolo “Varianti ed errori progettuali nei lavori pubblici”. Come spesso accade è sempre dalle domande dei discenti che nascono le possibilità di approfondimento e di crescita professionale per tutti.

Ciò avviene per un motivo molto semplice perché nella domanda ognuno di noi ripone la sua esperienza contingente, il suo problema da risolvere, che si rileva sistematicamente fuori dall’ordinario e ciò ci spinge ad andare oltre, ad osare un po’ di più come fa lo “sportivo” che migliora allenamento dopo allenamento alzando l’asticella del suo limite personale.

Appalto integrato e prezzari: la domanda

Nel caso specifico la domanda è stata questa: “Nel caso di appalto integrato se fra la redazione del PFTE e quella del progetto esecutivo viene emesso un nuovo prezzario questo deve essere utilizzato per redigere il PE o rimane fermo quello del PFTE?

Non mi vergogno a dire - anche perché non mi stancherò mai di ripetere che l’”Esperto” con la “E” maiuscola oggi non è colui che sa tutto, cosa peraltro impossibile, ma colui che sa dove cercare per costruire le soluzioni - che la domanda mi è sembrata fin da subito interessante e non scontata, e nell’approfondire ho variato anche il mio iniziale convincimento.

Infatti nell’apprendere “a caldo” la domanda ero stato combattuto fra due fronti contrapposti.

Da un lato:

  • la gara già esperita, che quindi cristallizzava le condizioni;
  • l’idea che, quando si parla di variante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 i lavori “in senso stretto”, non il contratto in sé, devono avere trovato già un inizio;
  • il fatto che il PE dovrebbe rappresentare solo un’ingegnerizzazione del PFTE e quindi le variazioni dovrebbero essere contenute, sicuramente in termini di attività ma anche nel caso di adeguamento del prezzario a parte contingenze particolari, disciplinate oggi dall’art. 60 ed Allegato II.2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto riguarda il tema della “revisione prezzi”.

Dall’altro il fatto che il progetto che va in “esecuzione” deve essere aggiornato con l’ultimo prezzario vigente al fine di non creare fin da subito un’alterazione importante del sinallagma contrattuale. L’alterazione - se inferiore al 3% dell’importo complessivo, in termini di “revisione prezzi”, se fossimo in esecuzione - potrebbe anche non rientrare nel meccanismo di adeguamento e far parte del rischio d’impresa. Ma se il “gap” si traducesse già in un deficit sensibile al punto di partenza potrebbe non essere legittimo.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.