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Appalto integrato: nel passaggio dal PFTE al PE, il prezzario va aggiornato?

Cosa accade se tra PFTE e PE viene pubblicato un nuovo prezzario? Un’analisi ragionata alla luce degli articoli 41, 42, 44 e 120 del Codice dei contratti pubblici

di Marco Abram - 24/07/2025

Il quadro normativo di riferimento

Vediamo allora quali sono gli articoli che trattano di necessità di aggiornamento del progetto ai prezzari vigenti e di appalto integrato.

Art. 41, comma 13 (modificato dal D.Lgs 209/2024), terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Livelli e contenuti della progettazione” – (Testo in vigore dal 31/12/2024 – vig.):

13. … Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali. …

L’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, non ci parla di una fase specifica ma riferimento genericamente al “progetto” ed alla sua “approvazione”. Quindi il principio sembrerebbe statuire che ogni fase progettuale deve avere il prezzario aggiornato.

D’altra parte qualsiasi passaggio da una fase progettuale ad un’altra, al di là della natura dell’appalto, potrebbe determinare una variazione del costo che dovrebbe essere coperta in linea di principio dalle somme accotonate a tale scopo nel QTE, a meno di che la modifica derivi da “varianti” introdotte ma questo è tutto “un altro paio di maniche”.

Art. 44, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Appalto integrato”:

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

L’art. 44, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 36/2023, risulta molto interessante: “… tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto”, in quanto si rimanda genericamente ad una “fase esecutiva” che potrebbe essere sia la quella della progettazione (PE) che di realizzazione delle opere, ma molto probabilmente il legislatore con tali termini si voleva rivolgere ad entrambe individuando così la generica fase di esecuzione del contratto.

Se andiamo però a vedere oltre che nella semantica strette delle parole anche nella fattualità, ci accorgiamo che difficilmente il dettame si possa riferire alla fase di “realizzazione dei lavori”, che vive le incertezze di qualsiasi tipo di progetto sia questo appalto integrato o no, ma a quella di redazione del progetto esecutivo, che viene sviluppato dall’appaltatore sulla base di un progetto di fattibilità “PFTE” che ha inquadrato il finanziamento.

Altresì si ritiene che il “rischio” delineato sia più afferibile all’incertezze derivanti una fase propedeutica della progettazione che ha un fatto contingente ed imprevisto come l’emissione di un nuovo prezzario.

L’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, ci parla invece del processo di avvio di esecuzione delle opere che avverrà dietro un progetto esecutivo approvato e che avrà passato la fase di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023; allora vediamo se questo articolo ci può dare qualche informazione utile al riguardo.

Art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Verifica della progettazione”:

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

L’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, citando “la sua conformità alla normativa vigente”, ci riporta direttamente al rispetto dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, al fatto che il progetto prima di essere approvato deve contenere il prezzario aggiornato.

Quindi, anticipando la conclusione, diciamo che nel caso di “appalto integrato”, il PFTE entra in procedura di gara con un determinato prezzario di riferimento vigente al momento della sua redazione, dopodiché deve essere aggiornato se durante la redazione del progetto esecutivo ne viene emesso uno nuovo.

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