La modifica dei contratti in corso di esecuzione
Arrivati alla conclusione, quindi, dopo aver sgombrato il campo dagli equivoci chiediamoci un’altra cosa: in caso di appalto integrato quando siamo durante la redazione del progetto esecutivo è applicabile l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi il tema della “varianti”?
Ovvero, se nel caso di appalto integrato, quando durante la redazione del progetto esecutivo da parte dell’appaltatore viene aggiornato il prezzario, questo si configuri come una “variante” in corso d’opera e se sì, come vada inquadrata giuridicamente.
Art. 120, commi 1, lettera c), punto 1) e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 – “Modifica dei contratti in corso di esecuzione”:
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
…
c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
…
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.”
In senso stretto l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 non parla di varianti dopo l’inizio dei lavori ma il riferimento è il “contratto” e la sua “natura”, anche perché questo articolo vale indistintamente sia per lavori, non si specifica la tipologia di appalto, che per i servizi e le forniture.
Detto ciò, si potrebbe anche intendere che nel caso di appalto integrato, il progetto esecutivo non essendo stato è ancora approvato, non si può parlare di “variante”, ma si potrebbe intendere più una fase di ulteriore sviluppo progettuale.
In realtà molto spesso sono subentrate della “varianti” vere e proprie anche durante la prima fase di redazione della progettazione esecutiva in caso di appalto integrato.
A mio avviso quindi, in linea di principio, l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 sarebbe attuabile, ma ciò mi porterebbe a dover rispettare i limiti da esso imposti (tipo la tipologia di modifica che in linea generale sicuramente non è sostanziale in quanto non interviene direttamente sulla struttura del progetto a meno di casi particolarissimi che possano mettere in discussione l’operazione economica sottesa e il limite del 50% del valore iniziale del contratto), cosa che nel caso di specie non ritengo corretta essendo a mio avviso prevalente l’indirizzo dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.
Infatti, il passaggio dal PFTE al progetto esecutivo è da ritenere una parte naturale dell’appalto ed eventuali aggiornamenti di prezzo non alterano “generalmente” le caratteristiche essenziali dell’opera, né impongono modifiche progettuali sostanziali.
E se si volesse comunque considerare una “variante”?
Se per ragioni contabili, amministrative o prudenziali, la stazione appaltante volesse comunque formalizzare l’aggiornamento dei prezzi tramite una variante “formale” (anche solo per giustificare un aggiornamento del quadro economico), allora potrebbe essere inquadrata nell’ambito dell’art. 120, comma 1, lettera c), punto 1), del D.Lgs. n. 36/2023, intendendo l’aggiornamento del prezzario come una nuova disposizione normativa emessa subito cogente in virtù dell’art. 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.