Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: il richiamo di ANAC

La delibera n. 245/2025 chiarisce gli obblighi delle stazioni appaltanti in caso di dichiarazioni inesatte sui requisiti di esecuzione degli appalti pubblici

di Redazione tecnica - 30/06/2025

Può la stazione appaltante disporre di non procedere all’aggiudicazione di un appalto quando l’operatore economico non rispetta il termine perentorio previsto per la costituzione della sede operativa indicata negli atti di gara? La presentazione di un contratto di locazione di un locale inidoneo consente di ritenere assolto l’obbligo o configura un’ipotesi di carenza sostanziale dei requisiti di esecuzione? E, infine, quali conseguenze derivano dall’inadempimento: l’esclusione è automatica oppure l’amministrazione conserva margini di valutazione discrezionale?

Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: nuova delibera ANAC

La disciplina dei requisiti di esecuzione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dagli atti di gara impone agli operatori economici non solo di dimostrare capacità tecnica e professionale, ma anche di attivare tutte le condizioni logistiche e organizzative necessarie a garantire la corretta esecuzione del contratto.

Sull’argomento, e in risposta alle domande, è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con la delibera n. 245 del 18 giugno 2025, ha fornito un parere di precontenzioso su un caso che vedeva contrapposte una stazione appaltante e l’aggiudicatario provvisorio di una procedura negoziata per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ascensori.

Il caso

Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva imposto, come requisito vincolante, l’obbligo di costituire una sede operativa nel territorio provinciale entro 25 giorni dall’aggiudicazione, richiamando specificamente i contenuti della Lettera di invito e del Capitolato Speciale d’Appalto.

La società aggiudicataria aveva inizialmente prodotto un contratto di locazione relativo a un locale di 17 mq, con categoria catastale C/6 (garage), ritenuto inidoneo. Successivamente, aveva integrato la documentazione con un contratto di locazione di un’unità immobiliare residenziale, che, da controlli, risultava addirittura soppressa.

Secondo la stazione appaltante, dunque, era lecita la decisione di non procedere all’aggiudicazione definitiva, con conseguente escussione della garanzia fidejussoria e segnalazione ad Anac con scorrimento della graduatoria.

Di contro la società aggiudicataria – che ha richiesto l’intervento di ANAC – sosteneva che la lex specialis richiedeva solo la costituzione di una sede operativa, senza specificare la destinazione catastale, e che, trattandosi di un servizio di manutenzione ascensori da svolgere direttamente negli edifici, non era necessaria una sede attrezzata. Ha inoltre precisato che l’immobile indicato era idoneo e che la sua risultanza catastale “soppressa” dipendeva da refusi presenti nel contratto di locazione, che avrebbero indotto la stazione appaltante a effettuare verifiche su dati errati.

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