Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: il richiamo di ANAC
La delibera n. 245/2025 chiarisce gli obblighi delle stazioni appaltanti in caso di dichiarazioni inesatte sui requisiti di esecuzione degli appalti pubblici
Analisi tecnica
Sotto il profilo tecnico-operativo, la pronuncia evidenzia alcuni principi consolidati che i RUP devono tenere presenti:
- la differenza tra carenze formali (sanabili) e mancanze sostanziali dei requisiti di esecuzione: mentre le prime consentono l’attivazione del soccorso istruttorio (art. 101 del Codice), le seconde determinano l’esclusione;
- la qualificazione urbanistica e catastale dell’immobile messo a disposizione come sede operativa deve essere coerente con la destinazione d’uso richiesta per l’esecuzione del contratto;
- i termini perentori fissati nel bando o nella lettera di invito non possono essere prorogati unilateralmente dall’operatore economico;
- l’escussione della garanzia provvisoria e la segnalazione ad ANAC sono conseguenze automatiche della violazione, in applicazione del principio di continuità e serietà dell’impegno contrattuale.
Dal punto di vista della gestione degli appalti, la delibera costituisce un importante richiamo a un rigoroso controllo dei presupposti di esecuzione, anche con verifiche catastali e urbanistiche preventive sugli immobili dichiarati.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 18 giugno 2025, n. 245IL NOTIZIOMETRO