Assenza dei requisiti di esecuzione e invalidità dell’aggiudicazione: il richiamo di ANAC
La delibera n. 245/2025 chiarisce gli obblighi delle stazioni appaltanti in caso di dichiarazioni inesatte sui requisiti di esecuzione degli appalti pubblici
La decisione di ANAC
Dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ANAC ha ritenuto pienamente legittima la decisione della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di attivare le conseguenti misure (escussione della cauzione e segnalazione al Casellario informatico).
In particolare, l’Anticorruzione ha chiarito che:
- la clausola che prevedeva la costituzione di una sede operativa entro 25 giorni era un requisito di esecuzione chiaro e proporzionato, funzionale a garantire la prontezza degli interventi di manutenzione, specie in caso di emergenze come il fermo ascensori con persone a bordo;
- la circostanza che la lex specialis non specificasse la destinazione catastale dell’immobile non escludeva la necessità che la sede fosse concretamente idonea a svolgere le attività previste dal contratto, non potendo trattarsi di un locale residenziale, un deposito o un’autorimessa;
- l’argomento difensivo dell’operatore economico, secondo cui qualsiasi unità immobiliare sarebbe stata adeguata, è stato giudicato infondato, perché sostanzialmente diretto a privare di effetti l’obbligo stesso imposto dalla stazione appaltante;
- la contestazione relativa ai presunti errori nel contratto di locazione e ai dati catastali errati è stata ritenuta irrilevante, dato che l’operatore non aveva comunque manifestato l’intenzione di conformarsi alla prescrizione di fornire una sede realmente funzionale e coerente con le esigenze del servizio;
- ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici e della giurisprudenza consolidata, la mancanza di requisiti di esecuzione nel termine stabilito comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per impossibilità di stipulare il contratto imputabile all’aggiudicatario stesso.
La delibera evidenzia quindi che, in questi casi, l’esclusione non dipende da una valutazione discrezionale, ma costituisce un effetto legale derivante dall’inadempimento di un obbligo puntualmente previsto dalla lex specialis e necessario per garantire la corretta esecuzione dell’appalto.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 18 giugno 2025, n. 245IL NOTIZIOMETRO