Autodichiarazioni e verifica dei requisiti: il TAR sulla clausola risolutiva espressa
Legittima l'aggiudicazione anche se la SA non ha potuto verificare i requisiti dichiarati dall'OE, ad esempio il possesso di una certificazione non inviata da un'altra Amministrazione
Quali sono i limiti alla verifica dei requisiti dell'OE aggiudicatario? La mancata produzione di un documento può compromettere l'affidamento? In un caso simile, se l'Amministrazione decida di aggiudicare lo stesso l'appalto, la clausola risolutiva può rappresentare una tutela adeguata?
Mancata verifica dei requisiti dell'aggiudicataria: il ruolo della clausola risolutiva espressa
Sono questi i temi al centro dell'interessante sentenza del TAR Marche del 29 aprile 2025, n. 312, che si è espresso sul ricorso proposto contro la determina di aggiudicazione di una procedura aperta telematica, evidenziando l’assenza di cause di esclusione in capo all’aggiudicataria e la correttezza del comportamento della stazione appaltante che – in assenza della certificazione ex legge n. 68/1999 – ha proceduto comunque all’aggiudicazione sotto condizione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in attesa dell’esito della verifica presso le amministrazioni competenti.
La società ricorrente contestava:
- la mancata dichiarazione di uno degli amministratori del socio unico persona giuridica dell’OE, in violazione dell’art. 94, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- l’assenza della dichiarazione di ottemperanza alla legge n. 68/1999, obbligatoria ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), dello stesso Codice;
- l’incompletezza della verifica, da parte della SA, dei requisiti prima dell’aggiudicazione.
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