Autodichiarazioni e verifica dei requisiti: il TAR sulla clausola risolutiva espressa

Legittima l'aggiudicazione anche se la SA non ha potuto verificare i requisiti dichiarati dall'OE, ad esempio il possesso di una certificazione non inviata da un'altra Amministrazione

di Redazione tecnica - 25/06/2025

Il contesto normativo: l’art. 94 del nuovo Codice Appalti

L’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le cause di esclusione automatica degli operatori economici, richiamando tra i presupposti la mancata presentazione di autodichiarazioni complete e veritiere.

La dichiarazione ha valore propedeutico alla verifica da parte della stazione appaltante e la sua omissione non integra automaticamente un vizio formale insanabile, purché vi sia possibilità di ricostruire i dati soggettivi rilevanti tramite la documentazione amministrativa.

Nel caso di specie, il TAR ha escluso l’illegittimità dell’aggiudicazion,e  in quanto i dati dell’amministratore mancanti nel DGUE erano comunque evincibili dall’insieme degli atti di gara. L’adempimento è stato ritenuto sostanzialmente soddisfatto, non risultando in concreto alcuna causa ostativa ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.

Inoltre, ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. b), l’esclusione opera anche nei confronti dell’operatore economico che non presenti la certificazione prevista dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (normativa sul diritto al lavoro dei disabili), oppure non presenti una dichiarazione sostitutiva. La disposizione è vincolante e non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante, tranne in caso di apposizione di clausola risolutiva da parte della SA.

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