Disposizioni di attuazione e coordinamento (art. 3)
L’art. 3 definisce tempi e modalità di attuazione della delega. I decreti legislativi saranno proposti dal Ministero della cultura, d’intesa con l’Autorità politica delegata per la ricostruzione, e dovranno acquisire il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il Governo potrà comunque procedere, assicurando così il rispetto delle scadenze.
I decreti dovranno inoltre occuparsi del coordinamento normativo, modificando o abrogando le disposizioni del Codice e delle altre leggi incompatibili. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo decreto sarà possibile adottare ulteriori interventi correttivi e integrativi, per perfezionare la riforma alla luce dell’esperienza applicativa. Infine, il testo stabilisce la clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione della delega non dovrà generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.