Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire: il Consiglio di Stato sul principio di separazione
Le Amministrazioni devono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Ma è sempre possibile?
Il principio di separazione tra funzioni amministrative
La norma cardine richiamata nella sentenza è l’art. 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che impone la separazione tra l’attività di tutela paesaggistica e quella urbanistico-edilizia, subordinando la delega alle amministrazioni comunali al possesso di strutture adeguate.
Questo principio – sottolinea il Consiglio di Stato – non impone necessariamente una duplicazione fisica di uffici o dirigenti, soprattutto nei piccoli comuni. È invece sufficiente che i procedimenti paesaggistici e quelli edilizi siano istruiti in modo autonomo, da responsabili distinti, garantendo la piena indipendenza valutativa di ciascuna funzione.
Nel caso di specie, il Comune aveva osservato la normativa regionale, che richiede la nomina di un responsabile del procedimento in materia paesaggistica diverso da quello competente per lo sportello unico per l’edilizia e per le attività produttive. Tale assetto organizzativo è stato ritenuto sufficiente a soddisfare il requisito della separazione delle funzioni.
Il Collegio ha precisato che «non rileva che i responsabili facciano capo a un medesimo settore comunale e quindi a uno stesso dirigente» né che vi siano forme di collaborazione all’interno della commissione edilizia, poiché l’essenziale è «la divaricazione oggettiva dell’attività e non quella soggettiva degli organi».
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