Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire: il Consiglio di Stato sul principio di separazione
Le Amministrazioni devono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. Ma è sempre possibile?
di
Redazione tecnica -
26/06/2025
Conclusioni
L’appello è stato accolto, confermando la legittimità dei titoli rilasciati in quanto:
- non vi era stato cambio di destinazione d'uso da agricola a residenziale del manufatto
- l'autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire erano frutto di valutazioni separate, nel rispetto del principio di separazione funzionale di cui all’art. 146, co. 6, d.lgs. n. 42/2004;
- la normativa regionale può legittimamente attuare tale principio imponendo la distinzione tra i responsabili dei procedimenti, ed è sufficiente una distinta istruttoria per ritenere rispettato il principio, anche se le figure dirigenziali di riferimento coincidono.
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