Avvalimento negli appalti pubblici: quando e come può essere limitato?

Il TAR Campania chiarisce come applicare il nuovo art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023: requisiti da possedere in proprio, validità delle clausole di gara, contratto di avvalimento, obbligo di tracciabilità

di Redazione tecnica - 16/06/2025

Il principio di legittimità dei limiti all’avvalimento

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda la conferma della possibilità, per la stazione appaltante, di limitare l’utilizzabilità dell’avvalimento su determinate prestazioni.

Il citato comma 11, art. 104, del Codice dei contratti (che limita il ricorso all’avvalimento) rappresenta in questo senso una norma di natura eccezionale, che consente di derogare temporaneamente al principio generale di massima partecipazione. Tuttavia, la deroga è ammessa solo in presenza di specifiche condizioni:

  • motivazione espressa: la stazione appaltante deve evidenziare nella lex specialis le ragioni per cui richiede il possesso diretto di taluni requisiti;
  • proporzionalità e congruità: il divieto deve essere calibrato in relazione alle caratteristiche della singola prestazione;
  • stretta pertinenza: la limitazione deve riferirsi solo ad attività effettivamente essenziali o caratterizzanti l’appalto.

Nel caso di specie, il TAR ha condiviso l’impostazione della stazione appaltante. La categoria “opere in fornitura e/o noleggi” — in quanto componente funzionalmente rilevante dell’appalto — richiedeva l’esecuzione diretta da parte dell’aggiudicatario.

Spunti operativi

Per le stazioni appaltanti:

  • è possibile limitare l’avvalimento, ma è fondamentale che la motivazione sia chiaramente riportata nel disciplinare di gara o nel bando;
  • il riferimento all’art. 104, comma 11 deve essere accompagnato da una spiegazione delle esigenze specifiche che giustificano il requisito diretto.

Per gli operatori economici:

  • verificare attentamente la lex specialis per capire se e su quali attività l’avvalimento è ammesso.
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