Congruità manodopera: l'art. 110 del Codice Appalti
L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 introduce l’obbligo per la stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati dai concorrenti, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare fenomeni di dumping contrattuale. Il controllo va effettuato non solo in sede di aggiudicazione ma anche durante l’esecuzione del contratto, in coerenza con le indicazioni del quadro europeo e nazionale in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l’omessa formalizzazione di tale verifica non comporta automaticamente l’illegittimità dell’aggiudicazione, se non è accompagnata da una contestazione fondata sull’effettiva insufficienza dei costi indicati rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva.
È quindi onere della parte interessata fornire elementi concreti a supporto della doglianza. In assenza di tali elementi, si è in presenza di una mera irregolarità procedimentale non invalidante, che non giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione.