Avvalimento premiale: il Consiglio di Stato sulle certificazioni di parità di genere

Palazzo Spada si pronuncia sull’avvalimento “premiale puro”, diretto ad acquisire punteggi migliorativi in fase di valutazione dell’offerta e non relativo a requisiti di partecipazione dell'OE

di Redazione tecnica - 24/06/2025

È possibile ricorrere al c.d. “avvalimento premiale” per certificazioni relative alla parità di genere? Quali caratteristiche deve avere l’eventuale contratto stipulato tra ausiliaria e ausiliata, per non risultare nullo?

Certificazione parità di genere: si può usare per l'avvalimento?

A spiegare se sia possibile fare riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici è il Consiglio di Stato con la sentenza del 18 giugno 2025, n. 5345, nel contenzioso relativo a una procedura aperta, la cui aggiudicazione era stata annullata in primo grado perché non sarebbe stato possibile ricorrere all’avvalimento “premiale” per il possesso della certificazione sulla parità di genere (art. 46-bis, d.lgs. n. 198/2006), utilizzata per acquisire un punteggio tecnico aggiuntivo.

Il giudice di primo grado aveva escluso tale possibilità, affermando che la certificazione attiene a una “condizione soggettiva intrinseca” dell’impresa, non suscettibile di essere prestata tramite contratto di avvalimento.

Una tesi che non ha convinto invece Palazzo Spada, che sul punto ha richiamato quanto previsto dagli artt. 104 e 108 del Codice Appalti. Vediamo il perché.

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