Avvalimento premiale: il Consiglio di Stato sulle certificazioni di parità di genere

Palazzo Spada si pronuncia sull’avvalimento “premiale puro”, diretto ad acquisire punteggi migliorativi in fase di valutazione dell’offerta e non relativo a requisiti di partecipazione dell'OE

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Contratto di avvalimento: occhio a contenuti e oggetto

Tuttavia, l’avvalimento continua a presupporre un rapporto reale e sostanziale tra ausiliato e ausiliario: ciò impone contratti specifici, circostanziati, verificabili, pena la nullità. Pur riconoscendo la legittimità astratta dell’avvalimento per la certificazione sulla parità di genere, il Consiglio ha accolto il ricorso incidentale proposto dall’altro concorrente, rilevando la nullità del contratto di avvalimento prodotto.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il contratto non indicava in maniera determinata né determinabile le risorse oggetto di “prestito”: mancavano riferimenti a piani di inclusione, protocolli, risorse umane o know-how aziendale.

Ciò viola l’art. 104, comma 1, secondo periodo, del nuovo Codice, che richiede espressamente l’indicazione delle risorse prestate a pena di nullità, sia per l’avvalimento partecipativo che per quello premiale.

Il rischio, in mancanza, è che l’avvalimento diventi un guscio vuoto, senza alcuna concreta capacità di migliorare la qualità dell’offerta tecnica, eludendo la ratio dell’istituto.

Conclusioni

In conclusione, l’appello è stato quindi accolto laddove è stata riconosciuta l’erroneità della sentenza di primo grado, confermando l’applicabilità dell’avvalimento premiale per la cerrtificazione della parità di genere.

Di contro il contratto di avvalimento è stato ritenuto nullo perché generico, con accoglimento anche del ricorso presentato dalla controinteressata.

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