Avvalimento premiale: è possibile applicare il cumulo alla rinfusa?
Il TAR chiarisce se sia legittima l’applicazione ai consorzi artigiani del c.d. “cumulo alla rinfusa” per le certificazioni d’impresa e l’attribuzione del punteggio premiale
Consorzi stabili e avvalimento premiale
Il TAR ha chiarito che il Consorzio, in quanti artigiano, fosse assimilabile a un consorzio stabile, ai sensi dell’art. 67, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 (versione vigente ratione temporis), e beneficiasse del principio del “cumulo alla rinfusa” in quanto unico soggetto giuridico.
In tal senso, non è necessario che la consorziata esecutrice possieda le certificazioni, purché il consorzio ne sia in possesso.
Ne deriva che l’aggiudicatario ha legittimamente allegato le certificazioni in proprio da parte di tutte le imprese del RTI, compreso il consorzio, avendo quindi diritto al punteggio massimo previsto.
Su questo punto, il TAR ha richiamato ampia giurisprudenza e il parere ANAC n. 47/2024, che ribadiscono l’assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi stabili per finalità qualificatorie e premiali.
Quanto ai contratti di avvalimento premiale per le certificazioni ISO 37001 e UNI/PdR 125:2022, il TAR ha ritenuto:
- i contratti sufficientemente specifici, con indicazione di figure aziendali, protocolli e sistemi organizzativi trasferiti;
- irrilevante l’eventuale utilizzo parallelo delle risorse da parte delle ausiliarie (non essendo vietato), salvo verifiche in fase esecutiva;
- legittima l’assegnazione del punteggio premiale anche in caso di avvalimento su requisiti non qualificanti, come già chiarito in numerosi precedenti giurisprudenziali.
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