La decisione del TAR
Il TAR ha preliminarmente richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso avverso l’esclusione diventa improcedibile se non viene impugnata l’aggiudicazione, atto che rende definitiva la lesione dell’interesse partecipativo.
In ogni caso, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, chiarendo che l’appalto oggetto di causa rientrava pacificamente nella categoria dei servizi alla persona, ai quali si applica il regime speciale dell’art. 128 del Codice che non richiama l’art. 104 tra le norme applicabili.
Ne deriva che l’avvalimento, quindi, non può essere utilizzato per qualificarsi in questo tipo di procedure.
L’esclusione non è stata ricondotta a una clausola “atipica” o extra-codicistica, ma alla oggettiva carenza dei requisiti di partecipazione in capo all’operatore.
Non solo: il Collegio ha osservato che l’esclusione di un operatore non qualificato non viola i principi di derivazione europea in materia di appalti neppure in un regime “alleggerito”, che resta comunque ancorato al rispetto delle regole di accesso alla gara.