Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara.
La decisione dell’Amministrazione non rappresentava nè una deroga implicita all’avvalimento, né una scelta discrezionale ma una conseguenza diretta della struttura dell’art. 128 del Codice.
Negli appalti di servizi alla persona, il legislatore ha operato una selezione delle norme applicabili tra cui non rientra l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104.
La conseguenza è che la carenza dei requisiti non è sanabile attraverso strumenti non previsti, né il principio di tassatività delle cause di esclusione viene forzato. L’operatore non viene escluso “per aver fatto avvalimento”, ma perché non possiede in proprio i requisiti richiesti, e non può acquisirli mediante un istituto valido solo nel regime ordinario degli appalti pubblici.