La decisione del Consiglio di Stato
Fermo restando l’irricevibilità del motivo per impugnazione tardiva del bando, il Collegio ha chiarito che i CAM devono essere inseriti solo quando esiste un decreto ministeriale specifico per la categoria di appalto.
Di conseguenza, l’inserimento dei CAM non è obbligatorio:
- quando le prestazioni non rientrano nell'oggetto principale del contratto;
- oppure vengano affidate a un soggetto diverso dall'aggiudicatario.
Nel caso in esame:
- il D.M. 29 gennaio 2021, richiamato dal ricorrente, riguardava esclusivamente i servizi di pulizia e sanificazione di edifici civili o sanitari (accessori rispetto all'oggetto dell'appalto), non i servizi educativi e socioassistenziali oggetto della gara;
- tali servizi accessori sui quali la SA avrebbe dovuto richiamare i CAM erano affidati ad altri soggetti, distinti dall’aggiudicatario della gestione degli asili nido.
Di conseguenza, non vi era alcun obbligo di applicare i Criteri nella gara in contestazione e la censura è stata ritenuta infondata.