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CAM Edilizia 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE

Pubblicato il decreto che aggiorna i CAM Edilizia: ambito, criteri, regime transitorio e applicazione dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Oggetto e ambito di applicazione

Il decreto si applica a servizi di progettazione, direzione lavori, servizi di manutenzione e lavori relativi a interventi edilizi. Rientrano nell’ambito di attività anche i contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori.

Tutti i criteri sono contenuti nell’Allegato 1, che assume natura cogente per effetto del richiamo espresso all’art. 57.

Un elemento rilevante riguarda la progettazione interna. Il decreto specifica che i CAM si applicano anche ai progetti redatti direttamente dalla stazione appaltante, purché non ancora validati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

I criteri del 2022 possono continuare a essere utilizzati solo se il progetto è stato validato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto e se la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.

Oltre questo intervallo, il riferimento diventa automaticamente il decreto del 2025.

Per l’applicazione dei CAM si utilizzano le definizioni di:

  • prodotto da costruzione di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e,
  • interventi edilizi di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nelle NTC 2018.

Inoltre si applica la definizione dell’indice di riflessione solare, riferita ai prodotti utilizzati per coperture e superfici esterne, che introduce un parametro specifico legato alle prescrizioni sulle prestazioni energetiche e sul comportamento termo-riflettente degli elementi edilizi.

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