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CAM Edilizia 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE

Pubblicato il decreto che aggiorna i CAM Edilizia: ambito, criteri, regime transitorio e applicazione dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Il ruolo operativo dei nuovi CAM: l'allegato 1 al Decreto

L’Allegato 1 definisce in modo puntuale gli ambiti di applicazione dei nuovi CAM edilizia e chiarisce che le disposizioni valgono per tutti i contratti pubblici relativi ai servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e di opere di ingegneria civile, oltre che per l’esecuzione di lavori nelle diverse forme che caratterizzano il settore: costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

L’intervento del MASE non è quindi limitato ai soli edifici, ma comprende un ventaglio molto più ampio di opere, che spazia dai manufatti ai complessi infrastrutturali, sino alle opere civili in senso lato.

In particolare, il provvedimento stabilisce che:

  • per le infrastrutture stradali, restano vigenti i CAM adottati con il decreto del 5 agosto 2024, relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture viarie;
  • per gli interventi che riguardano solo una porzione dell’opera, i criteri si applicano esclusivamente alla parte oggetto di intervento, mantenendo un equilibrio tra obblighi ambientali e proporzionalità rispetto alla natura delle lavorazioni. Lo stesso principio vale negli appalti di servizi e di lavori di manutenzione, dove occorre applicare unicamente i criteri pertinenti all’oggetto dell’affidamento secondo quanto previsto all’interno dell’Allegato 1.

Il decreto estende inoltre l’ambito applicativo alle opere di urbanizzazione realizzate direttamente da soggetti privati titolari di permesso di costruire o di altro titolo edilizio, quando l’esecuzione avviene a scomputo totale o parziale degli oneri ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 380/2001 o delle previsioni urbanistiche dell’art. 28 della legge urbanistica del 1942.

La disciplina riguarda anche le opere eseguite in regime di convenzione ai sensi dell’art. 13 del Codice dei contratti, confermando che l’obbligo di applicare i CAM non si limita agli appalti pubblici in senso stretto ma coinvolge anche le attività edilizie affidate direttamente dai privati quando sostitutive dell’intervento pubblico.

L’applicazione dei CAM si estende anche agli immobili sottoposti al Codice dei beni culturali e del paesaggio e agli edifici di valore storico, culturale o testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica. In questi casi opera un principio di compatibilità: i criteri minimi o premianti devono essere applicati, salvo quelli che, per natura o per il tipo di intervento, risultano incompatibili con le esigenze di conservazione.

Infine, il decreto disciplina infine il caso degli strumenti aggregati: quando una centrale di committenza o un soggetto aggregatore bandisce una procedura senza la preventiva individuazione delle amministrazioni aderenti, è tenuto a indicare nella documentazione di gara quali CAM si applicano e con quali modalità. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali che richiedono l’identificazione degli immobili vengono poi recepite in sede di esecuzione dei singoli contratti attuativi, secondo quanto definito dallo stesso soggetto aggregatore.

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