L'emendamento approvato
Nella versione attuale, quarto periodo del comma 2 dell’art. 57 dispone che “Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.
Secondo quanto previsto dalla proposta emendativa, si chiede di sostituire le parole: «sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» con «sulla base di quanto stabilito nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi».
In questo modo i CAM potranno essere applicati senza necessità di attendere i decreti attuativi del MASE. Una modifica che quindi, per quanto apporti un nuovo ulteriore aggiustamento al Codice, punta all’accelerazione delle opere e dell’attività della Pubblica Amministrazione.