Non c’è pace per il Codice dei Contratti Pubblici, continuo oggetto di rifiniture e limature, che stanno appesantendo il corpus normativo di continui rimandi ad altri provvedimenti, dopo il significativo intervento operato dal d.Lgs. n. 209/2024.
Adozione CAM edilizia: la prossima modifica al Codice Appalti
E sebbene ancora non sia ufficiale, è stato approvato in Commissione Ambiente alla Camera, nell’ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 73/2025 (c.d. “Decreto Infrastrutture”), l’emendamento 2.32, che chiede di inserire all’art. 2, comma 1, la lettera a-bis) che porterà a una modifica dell’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023 sull’adozione dei CAM per gli interventi edilizi.
Ricordiamo che I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del ciclo di vita di opere, beni e servizi, con l’obiettivo di ridurne l’impatto ambientale. Sono lo strumento principale attraverso cui si attua il Green Public Procurement (GPP), ossia l’inserimento di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici.
La loro applicazione è obbligatoria per le stazioni appaltanti, in base all’art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023, che prevede l’inserimento nei bandi di gara e nei contratti delle prescrizioni contenute nei CAM approvati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
In edilizia, i CAM definiscono, ad esempio:
- le percentuali minime di utilizzo di materiali riciclati;
- i requisiti prestazionali degli edifici in termini di efficienza energetica;
- le modalità di gestione dei cantieri e i criteri di durabilità e manutenibilità delle opere.
La loro finalità è promuovere una filiera delle costruzioni più sostenibile, innovativa e conforme agli obiettivi di transizione ecologica fissati a livello europeo.