Cambio di destinazione d’uso, abuso edilizio e Superbonus: interviene il TAR
Il TAR Lazio conferma che in assenza di stato legittimo dell’immobile SCIA e CILAS perdono efficacia e i lavori diventano abusivi, con perdita del Superbonus 110%
Il cambio di destinazione d’uso e la ristrutturazione edilizia “pesante”
Il TAR ha chiarito che il mutamento da cantina/garage a civile abitazione, oltre a costituire un passaggio tra categorie urbanistiche diverse, rappresenta un intervento di ristrutturazione edilizia rilevante, soggetto a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001. Tale variazione, incidendo sugli standard urbanistici e comportando un incremento del carico urbanistico (uso di parcheggi, fognature, servizi), non può considerarsi un intervento minore.
Il giudice ha inoltre ribadito che il cambio d’uso è qualificabile come “variazione essenziale” ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001 e può giustificare l’adozione di misure ripristinatorie (oggi gestibili utilizzando l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia).
La sentenza si sofferma anche sul principio per cui le misure di demolizione non richiedono l’individuazione del responsabile dell’abuso, ma possono essere imposte al soggetto che abbia un rapporto materiale con l’immobile (attuale proprietario o detentore). Si tratta, infatti, di misure reali, finalizzate a ripristinare l’assetto urbanistico violato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 8 maggio 2025, n. 8969IL NOTIZIOMETRO