Cambio di destinazione d’uso, abuso edilizio e Superbonus: interviene il TAR

Il TAR Lazio conferma che in assenza di stato legittimo dell’immobile SCIA e CILAS perdono efficacia e i lavori diventano abusivi, con perdita del Superbonus 110%

di Gianluca Oreto - 28/05/2025

L’inefficacia di SCIA e CILAS e la perdita del Superbonus 110%

Particolare attenzione è riservata alla condotta del tecnico, che aveva asseverato la conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici in vigore e ai titoli pregressi. Tale dichiarazione, contraddetta dai fatti accertati, ha perso ogni valore, rivelando una violazione sostanziale dei presupposti richiesti per il titolo edilizio dichiarativo.

In sede di accertamento è emerso che le opere realizzate erano in difformità rispetto allo stato legittimo dell’immobile, e che sia la SCIA che la CILAS presentata per usufruire del Superbonus 110% erano fondate su una ricostruzione dell’ante operam non corrispondente allo stato legittimo dell’immobile.

L’amministrazione comunale ha quindi emesso un provvedimento formale di contrasto, dichiarando priva di efficacia la SCIA e ordinando l’archiviazione della pratica edilizia, con l’effetto giuridico che i lavori devono considerarsi eseguiti in assenza di titolo abilitativo. Nonostante ciò, il tecnico incaricato ha proseguito con l’esecuzione degli interventi e ha persino trasmesso l’attestazione del 30% dell’avanzamento lavori per evitare la perdita del beneficio fiscale.

Il TAR ha confermato la posizione dell’amministrazione, sottolineando che l’assenza di un valido titolo abilitativo comporta non solo l’illegittimità urbanistica dell’intervento, ma anche la decadenza dai benefici fiscali, inclusa la perdita del Superbonus 110%. Si ribadisce, dunque, il principio secondo cui la conformità edilizia rappresenta un requisito imprescindibile per l’accesso agli incentivi, anche nel caso di superbonus e della CILAS che non richiede l’attestazione dello stato legittimo (ma non ne ha mai derogato la sua necessità).

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