Casellario ANAC: in vigore il regolamento aggiornato

La revisione del Regolamento tiene conto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di annotazioni e di competenze dell'Autorità sulla gestione delle informazioni relative agli operatori

di Redazione tecnica - 24/06/2025

Le modifiche al Regolamento

Numerose le modifiche rispetto alla versione originaria, tra cui quella particolarmente significativa relativa al livello di accessibilità di cui all’art. 6, che ha eliminato la sezione riservata all’ANAC, con conseguente abrogazione dell’art. 9, “Livello di accesso riservato all’ANAC”.

Viene poi riscritta, anche da un punto di vista della struttura del Regolamento, tutta la parte relativa alle tipologie di annotazione nel casellario e ai soggetti interessati, oltre che la sezione inerente le annotazioni e la loro durata.

Come riportato nel testo, si specifica che scaduto il termine di efficacia interdittiva delle annotazioni, la loro permanenza è funzionale esclusivamente a garantire il controllo sul mantenimento dei requisiti di partecipazione alla gara. L’oscuramento dell’annotazione, al termine del periodo di pubblicità, viene effettuato previa formale istanza dell’operatore economico.

Inoltre il dirigente può disporre l’oscuramento dell’annotazione prima del decorso del termine di durata della pubblicità dell’annotazione, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della comunicazione del provvedimento dell’Autorità oppure a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

Nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” viene comunque data evidenza, fino alla scadenza dei termini di pubblicità , del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle stazioni appaltanti o dall’ ente concedente in corso di gara.

Inoltre qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, l’annotazione viene rimossa nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione”, fino alla decisione di merito, con ripristino quando la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito. Infine è rimessa al dirigente la valutazione dei casi in cui il ripristino dell’annotazione risulti, tuttavia, contrario ai consolidati principi di proporzionalità e ragionevolezza tipici dell’azione amministrativa.

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