Infortuni sul lavoro: la Cassazione sulla responsabilità del committente

Per andare esente da responsabilità, il committente deve dimostrare l’adempimento degli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione previsti dalla normativa sulla sicurezza

di Redazione tecnica - 24/09/2025

Gli obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008

L’art. 26 è il fulcro della disciplina dei cosiddetti “rischi interferenziali”, ossia quei rischi che nascono dall’interazione tra attività svolte da soggetti diversi nello stesso luogo di lavoro. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un sistema articolato di obblighi sostanziali, che la Cassazione riconduce a cinque pilastri fondamentali.

Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore

Il committente deve accertare che l’impresa incaricata sia in possesso delle capacità organizzative e delle risorse necessarie per svolgere in sicurezza l’attività affidata. Non basta acquisire dichiarazioni, ma occorre valutare documentazione (iscrizioni, organigrammi, attestati formativi, DVR) e aggiornarla in caso di variazioni.

Informazione sui rischi specifici

Il committente è tenuto a fornire all’appaltatore informazioni chiare e dettagliate sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluse le procedure di emergenza, la presenza di impianti o sostanze pericolose, l’uso condiviso di attrezzature e le limitazioni di accesso.

Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione

Il rapporto di appalto implica una cooperazione continua: il committente non può delegare totalmente la gestione della sicurezza, ma deve partecipare attivamente alla definizione e attuazione delle misure preventive, anche mediante riunioni di coordinamento e istruzioni operative.

Coordinamento delle attività

È compito del committente organizzare le attività in modo da evitare sovrapposizioni pericolose e garantire che l’impresa appaltatrice rispetti le prescrizioni. Questo obbligo trova la sua massima espressione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che deve essere aggiornato e concretamente applicato.

Gestione dei costi della sicurezza

Le misure individuate devono trovare riscontro anche nella gestione economica dell’appalto. I costi della sicurezza da interferenze non possono essere soggetti a ribasso e devono essere indicati e sostenuti in maniera trasparente.

La Cassazione sottolinea che il mancato adempimento anche di uno solo di questi obblighi è sufficiente a fondare la responsabilità del committente. Non basta, dunque, l’assenza di una colpa nella scelta dell’appaltatore o l’estraneità organizzativa: la responsabilità è implicita nell’affidamento dei lavori e discende dalla mancata gestione dei rischi interferenziali.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.