Gli obblighi ex art. 26 D.Lgs. 81/2008
L’art. 26 è il fulcro della disciplina dei cosiddetti “rischi interferenziali”, ossia quei rischi che nascono dall’interazione tra attività svolte da soggetti diversi nello stesso luogo di lavoro. Non si tratta di un adempimento formale, ma di un sistema articolato di obblighi sostanziali, che la Cassazione riconduce a cinque pilastri fondamentali.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
Il committente deve accertare che l’impresa incaricata sia in possesso delle capacità organizzative e delle risorse necessarie per svolgere in sicurezza l’attività affidata. Non basta acquisire dichiarazioni, ma occorre valutare documentazione (iscrizioni, organigrammi, attestati formativi, DVR) e aggiornarla in caso di variazioni.
Informazione sui rischi specifici
Il committente è tenuto a fornire all’appaltatore informazioni chiare e dettagliate sui rischi presenti nei luoghi di lavoro, incluse le procedure di emergenza, la presenza di impianti o sostanze pericolose, l’uso condiviso di attrezzature e le limitazioni di accesso.
Cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione
Il rapporto di appalto implica una cooperazione continua: il committente non può delegare totalmente la gestione della sicurezza, ma deve partecipare attivamente alla definizione e attuazione delle misure preventive, anche mediante riunioni di coordinamento e istruzioni operative.
Coordinamento delle attività
È compito del committente organizzare le attività in modo da evitare sovrapposizioni pericolose e garantire che l’impresa appaltatrice rispetti le prescrizioni. Questo obbligo trova la sua massima espressione nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), che deve essere aggiornato e concretamente applicato.
Gestione dei costi della sicurezza
Le misure individuate devono trovare riscontro anche nella gestione economica dell’appalto. I costi della sicurezza da interferenze non possono essere soggetti a ribasso e devono essere indicati e sostenuti in maniera trasparente.
La Cassazione sottolinea che il mancato adempimento anche di uno solo di questi obblighi è sufficiente a fondare la responsabilità del committente. Non basta, dunque, l’assenza di una colpa nella scelta dell’appaltatore o l’estraneità organizzativa: la responsabilità è implicita nell’affidamento dei lavori e discende dalla mancata gestione dei rischi interferenziali.