CCNL, spese generali e verifica di anomalia: i chiarimenti del TAR Lazio
TAR Lazio: legittimo indicare un CCNL diverso nella gara se c’è impegno formale al contratto previsto dalla lex specialis. Nessun obbligo di dettaglio per le spese generali, verifica dell’anomalia solo oltre soglia.
Il quadro normativo di riferimento
La decisione consente di esaminare l’applicazione concreta di tre istituti chiave del D.Lgs. n. 36/2023:
- l’art. 11 sul contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL);
- l’art. 31 dell’allegato I.7 sulle spese generali;
- l’art. 110 sulla verifica dell’anomalia dell’offerta.
Tutte disposizioni modificate dal recente correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024.
Secondo la ricorrente, il concorrente primo classificato avrebbe dovuto essere escluso per aver indicato il CCNL metalmeccanico, in luogo di quello edile richiesto dalla lex specialis. Il TAR ha respinto tale ricostruzione, valorizzando l’art. 11, comma 3 del Codice, che consente all’operatore economico di indicare un CCNL differente, purché ne garantisca l’equivalenza delle tutele.
Inoltre, l’art. 11, comma 4 legittima l’impegno formale all’applicazione del CCNL previsto dalla stazione appaltante nella fase esecutiva. Nel caso di specie, l’operatore economico ha dichiarato l’utilizzo del contratto metalmeccanico nella propria attività ordinaria, impegnandosi però formalmente ad applicare quello edile in sede di esecuzione. Impegno ritenuto valido, coerente e sufficiente.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 11 aprile 2025, n. 7201IL NOTIZIOMETRO