CCNL, spese generali e verifica di anomalia: i chiarimenti del TAR Lazio

TAR Lazio: legittimo indicare un CCNL diverso nella gara se c’è impegno formale al contratto previsto dalla lex specialis. Nessun obbligo di dettaglio per le spese generali, verifica dell’anomalia solo oltre soglia.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Quadro operativo

Nel nuovo Codice, ciò che rileva non è il CCNL applicato in fase di offerta, ma l’impegno ex ante ad applicare quello previsto dalla lex specialis in fase esecutiva, purché espresso in modo chiaro.

Sul tema occorre prendere in considerazione i seguenti commi dell’art. 11 del Codice:

  • comma 2 - Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.
  • comma 2-bis - In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
  • comma 3 - Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
  • comma 4 - Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 (allegato inserito dal correttivo, n.d.r.).
© Riproduzione riservata