CCNL, spese generali e verifica di anomalia: i chiarimenti del TAR Lazio

TAR Lazio: legittimo indicare un CCNL diverso nella gara se c’è impegno formale al contratto previsto dalla lex specialis. Nessun obbligo di dettaglio per le spese generali, verifica dell’anomalia solo oltre soglia.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Le spese generali: focus sull’obbligo reale

Il secondo motivo denunciava la mancata indicazione delle spese generali e la presunta irrisorietà dell’importo indicato come costo della sicurezza. Anche su questo punto il TAR ha adottato un approccio sostanzialistico, chiarendo che:

  • la lex specialis richiedeva obbligatoriamente solo l’indicazione delle spese per la sicurezza aziendale;
  • il documento “VOA_W_03” doveva contenere esclusivamente tale informazione a pena di esclusione;
  • l’importo indicato non rappresentava le spese generali totali, ma solo la quota relativa alla sicurezza.

La ricostruzione della ricorrente, che pretendeva di far derivare l’inammissibilità dell’offerta dall’assenza di un dettaglio non richiesto, è stata respinta in coerenza con la giurisprudenza prevalente.

Secondo la ricorrente, le carenze riscontrate avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad attivare la verifica di anomalia. Il TAR ha replicato richiamando l’art. 110 del Codice e l’art. 23 del disciplinare, chiarendo che:

  • la verifica dell’anomalia è obbligatoria solo se l’offerta tecnica e quella economica superano entrambe i 9/10 dei punteggi massimi previsti;
  • nel caso di specie, il concorrente primo classificato ha superato la soglia tecnica (63,41 su 70), ma non quella economica (23,73 su 30).

Quindi, in questo caso la verifica non era dovuta.

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